Dal 13.02.2018 è scattato l’obbligo di indicazione dell’origine in etichetta per il riso e la pasta secca(sono esclusi la pasta fresca di semola,la pasta fresca all’uovo e la pasta fresca ripiena; sembrerebbe esclusa anche quella surgelata e quella bio).

Quasi tutto chiaro per i produttori ,TANTA Pubblicità e già tanti dubbi per la distribuzione e per i consumatori.
Alcuni grandi dubbi già evidenziati sono: la distribuzione o il negozio,potranno  ritirare dal produttore la pasta prodotta prima dell’entrata in vigore del decreto e quindi senza la tracciabilità del grano? Quella presente sugli scaffali la si portà continuare a vendere?
Il consumatore,se non trova scritta l’origine sulla marca di pasta che era abituato a comprare, come si deve comportare?Deve cambia marca?

Terre e Gusti sta organizzando un evento con l’associazione dei consumatori, La Sentinella del Gusto ,invitando le autorità competenti per fare chiarezza .
Se avete dei chiarimenti da chiedere o siete predisposti a darli ,potete mandare un’email a info@terreegusti.it

per comodità riportiamo per intero il decreto che potete trovare anche su  www.politicheagricole.it

COME CAMBIANO LE ETICHETTE
GRANO/PASTA SECCA
Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca  prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;
c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

RISO
Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso devono essere indicati:
a) “Paese di coltivazione del riso”;
b) “Paese di lavorazione”;
c) “Paese di confezionamento”.

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA
Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

DECRETI IN VIGORE FINO A PIENA ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 1169
I decreti restano in vigore fino alla piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte  della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.

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